Riforma bicameralismo e Titolo V, Sanità: più poteri allo Stato e meno
legislazione concorrente
Sulla riforma del Titolo
V della Costituzione, in particolare su Salute e Sociale si vedano:
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gli articoli 25 e 26 (vedi pagine dal 38 a 40 del DdL S. 1429) che modificano larticolo 117
dalla Relazione illustrativa al DdL: Alla lettera m) (ndr: II comma) è stata aggiunta la competenza
esclusiva dello Stato per la definizione di norme generali per la tutela della salute, la
sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro, materie
attualmente rientranti nella competenza concorrente (nel relativo elenco non
figura la sicurezza alimentare bensì lalimentazione), per le quali la novella
rimarca, ai fini dellesigenza di tu tele uniformi sul territorio nazionale, un
approccio finalistico.
L'esigenza di
uniformità appare peculiare per la salute, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione
come diritto fondamentale. Se la riconduzione da parte della giurisprudenza costituzionale ai
livelli essenziali di cui alla lettera m) di diversi profili, quali quelli del diritto alla cura
e alle prestazioni sanitarie o quelli in tema di uso dei farmaci, ha assicurato
il nucleo irriducibile di tutela, ciò tuttavia non ha evitato il relativo
contenzioso. La previsione della competenza esclusiva dello Stato a dettare
norme generali finalizzate alla tutela della salute potrà assicurare ai
cittadini, anche per profili diversi da quelli richiamati, luniformità nella fruizione
delle prestazioni.
Quanto alla novella relativa alle norme generali per la sicurezza del lavoro, la loro riconduzione
alla competenza esclusiva tiene conto del fatto che le competenze statali e regionali
in materia appaiono intrecciate non si presentano «allo stato puro» come constata
la giurisprudenza costituzionale e interferiscono tra loro.
La novella allarticolo 117, nel nuovo quarto comma, introduce la cosiddetta «clausola di supremazia»,
in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo che se ne assume
la conseguente responsabilità, può intervenire su materie o funzioni che non
sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela
dellunità giuridica o economica della Repubblica o lo rende necessario la
realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse
nazionale.
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larticolo 27 (vedi pagina 40 del DdL S. 1429) che modifica
larticolo 118 della Costituzione
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larticolo 28 (vedi pagina 41 del DdL S. 1429) che modifica
larticolo 119 della Costituzione
Vai al testo del Disegno di Legge S. 1429 con le Relazioni
Vedi anche la scheda del Servizio Studi del Senato Note di Sintesi sul DdL S. 1429
Vedi anche le Osservazioni della Conferenza Regioni e PA
la pagina di SOS Sanità