Non si legano i pazienti: la Delibera del Friuli Venezia Giulia sul superamento della Contenzione

Dalla DGR 1904/2016: “Visti, in particolare, gli artt. 13, primo comma, e 32 della Costituzione che prevedono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile” e che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” …

La Regione Autonoma FVG delibera l’ “Adozione della raccomandazione per il superamento della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale”, decretando che:

“La contenzione sotto il profilo sanitario è da considerare un atto non terapeutico: non cura, non previene e non riabilita e può causare lesioni, grave disabilità e morte della persona assistita”

 

Vedi il testo della Delibera della Giunta Regionale FVG n. 1904/2016"Adozione della Raccomandazione per il superemanto della contenzione..." 


Vedi l’Allegato alla DGR 1904/2016 FVG “Raccomandazione per il superamento della contenzione”

Fonte: Forum Salute Mentale


 
 

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